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Decreto Legislativo 507/93 Affissioni – Cosa c’è da sapere?

1 agosto 2016

Decreto Legislativo 507/93 Affissioni – Cosa c’è da sapere?

Quando si parla di pubblicità esterna e di pubbliche affissioni non si può prescindere dal capostipite degli atti normativi in materia

, ovvero dal Decreto Legislativo nr. 507/93 che ormai da più di dieci anni regolamenta e disciplina il settore delle affissioni pubblicitarie.

Tale decreto è composto da ben 81 articoli che definiscono i principi sui quali è basata la pubblicità su affissioni comunali ed itinerante. Il primo tra questi principi è dettato nell’articolo nr. 01 ovvero quello secondo il quale, chiunque effettui pubblicità esterna è soggetto al pagamento di una imposta, mentre colui il quale faccia uso di pubbliche affissioni è soggetto al pagamento di un diritto sulle pubbliche affissioni, comprensivo dell’imposta sulla pubblicità. Sin da subito, pertanto, notiamo una netta distinzione tra pubblicità esterna e pubbliche affissioni. 

Per pubblicità esterna si intende qualsiasi forma di pubblicità, visiva mediante manifesti o camion vela (vele pubblicitarie) itineranti, a scopo commerciale, che si sviluppa all’interno del territorio comunale e che abbia fruizione pubblica. Per pubblica affissione, invece, si intende il servizio inteso a garantire specificatamente l’affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche. Alla disciplina della pubblicità esterna sono destinati i primi 17 articoli del Decreto Legislativo nr. 507/93, mentre gli articoli dal 18 al 22 sono da attribuire specificatamente alla disciplina delle pubbliche affissioni. immagine che raffigura una donna di successo

Il comune è l’ente delegato alla riscossione dei proventi derivanti dalle attività propagandistiche ed è, allo stesso tempo, così come disciplinato dall’articolo nr. 03 del Decreto Legislativo nr. 507/93, il soggetto obbligato ad adottare apposito regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni. Con tale regolamento il comune determina le modalità con cui dovranno essere elaborate le pubblicità e stabilisce limitazioni e divieti in merito ad alcune tipologie di propagande e/o periodi. Il Decreto Legislativo nr. 507/93 suddivide i comuni in cinque classi a seconda della popolazione residente. La classe prima include i comuni con oltre 500.000 abitanti, ovvero Roma, Milano (regolamento comunale sulle affissioni pubblicitarie e pubbliche affissioni del Comune di Milano), Napoli, Torino, Palermo e Genova.

Altro principio fondamentale è quello relativo al presupposto essenziale per il pagamento dell’imposta sulla pubblicità. Vediamo pertanto chi deve pagare l’imposta sulla pubblicità: chiunque diffonda messaggi pubblicitari, per scopo economico, in forma visiva o acustica, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi fruibili deve pagare l’imposta sulla pubblicità.

Affissioni pubblicitarie: chi paga?

Decreto legislativo

L’articolo numero 6 del Decreto Legislativo nr. 507/93 sottolinea un aspetto fondamentale: il soggetto principale coinvolto nel pagamento è colui il quale dispone del mezzo trasmissivo, ovvero dello strumento tramite il quale viene veicolato il messaggio pubblicitario (proprietario dell’impianto pubblicitario 6×3 o del mezzo camion vela).

A questo però è solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta colui che promuove il servizio o il bene oggetto della propaganda. L’articolo nr. 07 del Decreto Legislativo nr. 507/93 sancisce le modalità di applicazione della tassa

sulla pubblicità definendo, sostanzialmente, l’imposta direttamente proporzionale alla superficie di cui è composto il mezzo pubblicitario. Per i mezzi con più facce, ad esempio i totem trifacciali, l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Per gli impianti luminosi o illuminati la tariffa dell’imposta è maggiorata del 100%.

L’articolo nr. 13 del Decreto Legislativo nr. 507/93 si occupa della pubblicità attraverso veicoli quali camion vela o vele pubblicitarie. Per tali veicoli è dovuta l’imposta sulla pubblicità calcolata sulla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati sui veicoli.

Esenzioni per il pagamento dell’imposta sulla pubblicità

Il Decreto Legislativo nr. 507/93 prevede, nell’articolo nr. 17, alcune esenzioni al pagamento dell’imposta sulla pubblicità riguardanti nello specifico:

  • le propagande pubblicitarie all’interno di locali nei quali vengono venduti i beni o forniti i servizi oggetto delle stesse pubblicità;
  • gli avvisi al pubblico o di pubblica utilità nei pressi dei locali nei quali vengono svolte attività affini a quanto esposto negli stessi avvisi;
  • pubblicità riferite a rappresentazioni di pubblico spettacolo;
  • pubblicità relative a giornali o pubblicazioni periodiche;
  • pubblicità esposte all’interno o all’esterno di stazioni o servizi di trasporto riguardanti attività riferite alle stesse;
  • pubblicità esposte in treni, arei o navi;
  • pubblicità effettuate da enti statali;
  • insegne o targhe che servano per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni senza scopo di lucro.

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Adesso non ci resta che augurarvi buona lettura!

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